San Giuseppe

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Lo statuto
     Il più antico testo normativo della Congregazione sotto il titolo del Patriarca S. Giuseppe in Messina, ritrovato negli archivi della Confraternita, risale all’anno 1828 e contiene i Capitoli nuovamente formati da quelli del 1698, corretti colle norme dettate dalle Istruzioni del 20 maggio 1820 pei Consigli degli Ospizi e delle Circolari del 1781 e 1783 oggi dal Governo richiamati in vigore. Esso contiene un Discorso preliminare e 21 capitoli, è sottoscritto in data 1 marzo 1828 da venti componenti della Congregazione e vistato dall’Intendente Principe Manganelli: il 26 settembre 1828 a Napoli, Francesco Primo, Re del Regno delle due Sicilie di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, etc e Gran Principe Ereditario di Toscana, etc ne decreta l’approvazione con modificazioni.

     Una successiva normativa sotto il nuovo titolo di Statuto-Regolamento, in uno con le “Pratiche Religiose da esercitarsi dai divoti del Glorioso Patriarca e Patrono di Messina S. Giuseppe e da recitarsi nella Chiesa Titolare presso l’antico Palazzo Reale”, pervenutici dagli archivi della Confraternita e dello storico messinese Nino Principato, risale all’anno 1902.

     Il 25 giugno 1941- XIX, una Circolare della Curia Arcivescovile di Messina detta norme per la iscrizione e frequenza dei Confrati.

     Seguono due edizioni dello Statuto-Regolamento nel 1962 e nel 1971; modifiche nell’anno 1979, rivisitazione completa nel 1981 approvata dall’Ordinario Diocesano il 27 luglio 1982 con ulteriore modifica nel 1984.

     Comunque in tutte le stesure, da sempre nel tempo, oggi ed in futuro finalità principali del sodalizio sono state, sono e saranno il culto e le opere di carità: per la devozione al Patriarca San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di N.S. Gesù, ecco la vecchia Chiesa, prima del terremoto del 1908 ubicata nelle vicinanze del Palazzo Reale (dove oggi insistono gli uffici della Dogana) da cui la definizione “di San Giuseppe al Palazzo”, e nell’anno 1938 la nuova Chiesa, situata nell’attuale sede, all’incrocio delle via Cesare Battisti e dei Verdi, in un comparto dell’is. 295 del P.R., e per le opere di carità, consistenti in modo precipuo nel seppellimento dei morti, ecco le tre Cappelle funerarie nel Gran Camposanto di Messina, costruite tra gli anni 1850 (Cappella Centrale) e 1970 (Cappella Baglio) e rimodulate negli anni 1950 (prima sopraelevazione Cappella Palmara), 2003 (Cappella Centrale) e 2005 (seconda sopraelevazione Cappelle Palmara), dove sono tumulati fin dalla seconda metà del secolo XIX, trovando idonea sistemazione le loro spoglie mortali,  i soci della Confraternita e dove troveranno posto a conclusione del loro cammino terreno gli attuali soci che oggi raggiungono la ragguardevole cifra di ben 389 unità!

     Lo Statuto vigente, nella sua iniziale stesura, totalmente rivisitata con la generosa consulenza dei soci confrati avv. Antonio Fiertler e avv. Giovanni Finocchiaro e con la supervisione dell’Assistente Ecclesiastico mons. Paolo Romeo e del Presidente confrate Santino Rizzo, risale all’anno 1998,     successivamente (anno 2000) modificato ed adeguato fino all’attuale testo dell’anno 2002 e si compone  di 46 articoli con un Regolamento allegato. La sua struttura testuale è stata adeguata nel tempo in ragione delle mutate condizioni sociali e della loro evoluzione  (vedi il riconoscimento della partecipazione alle attività del sodalizio delle donne e l’inserimento delle stesse negli organi di governo della Confraternita: oggi due socie rivestono rispettivamente le funzioni superiori di vice-presidente e di segretario) nonché delle esigenze di snellezza e tempestività delle decisioni riguardanti il governo della stessa (vedi la riduzione dei componenti del Consiglio Direttivo da 11 a 9 membri, l’aumento da 2 a 3 anni della durata in carica dello stesso, l’istituzione del Comitato Esecutivo – composto da soli 4 membri, i Superiori della Confraternita - organo agile e pronto nelle decisioni pur dopo precedente specifico incarico ricevuto dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo,  l’autonoma capacità di spesa massima del Consiglio riportata a 5.000 euro; la validità delle assemblee generali in seconda convocazione con qualunque numero di presenze). Con tali  modifiche ed aggiustamenti, la Confraternita, nel volgere di pochi anni, ha potuto approvare opere strutturali di grande respiro che, oltre ad incrementare ed a migliorare  il patrimonio immobiliare della stessa, hanno

condotto al considerevole accrescimento del numero dei soci con l’inserimento di nuove leve, ottenendo al tempo stesso  l’auspicato abbassamento dell’età media del proprio patrimonio umano.

     All’art. 1 vengono definiti gli scopi e le finalità della Confraternita e descritti sommariamente funzionamento ed amministrazione della stessa; dall’art. 2 all’art. 11 vengono statuite le norme che riguardano le elezioni dell’organo di governo della Confraternita: il Consiglio Direttivo, del quale composizione, cariche e compiti vengono dettati dagli artt. dal 12 al 19; l’attività amministrativa ed il controllo sugli atti sono specificati negli artt. dal 20 al 23; l’art. 24 ed il 25 regolano le ipotesi, ci auguriamo assolutamente remote, dello scioglimento della Confraternita e delle controversie in essa sorte; il 26 scrive dell’Assistente Ecclesiastico ed il 27 ed il 28 dell’Assemblea dei soci.

     Un capitolo importante e molto sentito dagli attuali organi direttivi, dagli artt. 29 al 35, riguarda le ipotesi che vanno dall’ammissione, gradita, alla cancellazione, malaugurata, dei soci.

     Il 36 è dedicato all’attività contabile con il rendiconto annuale che, predisposto dal Tesoriere, sottoscritto dal Presidente, controllato dai Revisori dei Conti, presentato per la presa d’atto al Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, viene trasmesso agli Uffici Amministrativi della Curia Arcivescovile (Ufficio Confraternite) per la ratifica con il visto dell’Ordinario Diocesano e la conservazione negli atti storici (fascicolo n° 28) delle Confraternite della Diocesi; il 37 è dedicato alla festa annuale che, ormai da anni, si svolge solo in ambito interno con un nutrito programma: dal novenario predicato che precede le sacre celebrazioni del 19 marzo, giorno in cui la S. Messa Confraternale è di solito presieduta da S.E. l’Arcivescovo con una Chiesa gremita di soci e fedeli, al pranzo offerto ai poveri nei locali della Confraternita, ai due giorni successivi e conclusivi di adorazione eucaristica.

     L’art. 38 descrive una singolare tradizione che non si è mai estinta nel tempo: il sorteggio tra i soci partecipanti alla S. Messa della 3^ domenica del mese (cfr. il calendario cultuale) di una medaglia d’argento e,  soltanto nella ricorrenza del Santo, di una medaglia d’oro a perenne ricordo di quella devota partecipazione! Ci auguriamo che il governo dei posteri possa mantenere inalterata questa sentita occasione di comunione e di preghiera.

     Gli ultimi articoli, dal 39 al 46, spaziano su diversi argomenti, dagli arredi sacri all’opera funeraria ed all’uso delle Cappelle, dalle insegne dei soci al patrimonio fino a disposizioni particolari conclusive.

     Completa lo Statuto, il Regolamento delle Cappelle funerarie che, composto da 10 articoli, detta norme regolamentari sulle stesse.

     Lo Statuto reca in ogni pagina la sottoscrizione di mons. Paolo Romeo, Assistente Ecclesiastico, e del confrate Santino Rizzo, Presidente della Confraternita, ed è stato, ai sensi del Canone 314 del Codice di Diritto Canonico, approvato con modificazioni dall’Ordinario Diocesano il 13 ottobre 1998 ed, in ultimo,  il 18 giugno 2002.

          

        Il testo integrale, tratto dall’originale conservato negli archivi della Confraternita,  è consultabile attraverso il seguente link [statuto integrale].

Medaglione della Confraternita